Ordinanza n. 500 del 1991

 

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ORDINANZA N. 500

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Aldo CORASANITI                                         Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                  Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 321 del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 26 aprile 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Cosenza negli atti preliminari nei confronti di Maritato Giuseppe Antonio iscritta al n. 424 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Cosenza, con ordinanza in data 26 aprile 1991, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 321 del codice di procedura penale;

che la norma impugnata viene censurata nella parte in cui, non prevedendo che, nei reati perseguibili a querela, la richiesta di sequestro preventivo possa essere presentata anche dalla persona offesa querelante, violerebbe il diritto di quest'ultimo alla tutela giurisdizionale, garantito dall'art. 24 della Costituzione;

che nel giudizio così promosso ha spiegato intervento l'Avvocatura generale dello Stato rilevando anzitutto che, non essendo stata presentata al giudice a quo alcuna richiesta di sequestro preventivo, l'eventuale accoglimento della questione risulterebbe irrilevante ai fini del decidere;

che nel merito l'interveniente ha poi chiesto che la questione venga dichiarata infondata;

Considerato che l'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza, sollevata dall'interveniente, va respinta, poiché la concreta valutazione dei presupposti per l'emanazione del provvedimento spetta al giudice a quo, che l'ha evidentemente operata in relazione a quell'istanza di sequestro che dall'esame degli atti risulta presentata contestualmente alla proposizione della querela;

che identica questione, sollevata dal medesimo giudice a quo nel corso di un diverso procedimento penale, è stata già dichiarata da questa Corte manifestamente infondata con ordinanza n. 334 del 1991;

che non sussistono ragioni o elementi nuovi tali da indurre questa Corte ad una revisione dell'indirizzo precedentemente espresso.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e, 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale.

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 321 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Cosenza, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1991.

 

Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1991.